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Attualità

27 Dicembre 2020

La Grecia è messa a dura prova dalla pandemia da COVID-19. Il Paese infatti, che conta più di 120'000 migranti o rifugiati, rischia il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. L'incendio nel campo di Moria all'inizio di dicembre ha dimostrato come la situazione possa peggiorare in maniera rapida. Per rafforzare la capacità del sistema sanitario nazionale e proteggere i più vulnerabili, la Svizzera e la Grecia hanno sviluppato un progetto dedicato alla lotta contro la COVID-19 nelle regioni insulari, composte dal numero maggiore di popolazioni di migranti e rifugiati.

Le due unità mobili donate dalla Svizzera. Sono lunghe diversi metri e hanno una porta e due finestre ciascuno.
Le due unità mobili serviranno ad accogliere i pazienti e svolgere i test Covid-19. © Ambasciata di Svizzera ad Atene

In questo contesto, la Svizzera metterà a disposizione attrezzature mediche e sosterrà campagne di formazione per il tracciamento dei contatti. Sono previste diverse azioni per dicembre e gennaio. Ottocento test COVID sono stati distribuiti in un centro di accoglienza per migranti minorenni ad Atene all'inizio del mese. Il 15 dicembre sono stati consegnati, sempre ad Atene, due unità mobili per l'assistenza medica e due vetture per la cura dei pazienti. Fino alla fine di gennaio saranno consegnate all'ospedale principale dell'isola di Lesbo attrezzature mediche, comprese quelle per le trasfusioni di sangue, le macchine per le analisi del sangue e altre.

Modello del furgone inviato dalla Svizzera che sarà utilizzato per il trasporto di pazienti COVID.
Le due unità offerte saranno destinate alle Isole egee e saranno utilizzate come ambulanze. © Ambasciata di Svizzera ad Atene

Su richiesta delle autorità greche, questo progetto è stato avviato dall'Ambasciata di Svizzera ad Atene in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Atene e l'ospedale di Lesbo. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sostiene il progetto con circa 700’000 franchi. La Svizzera fornisce inoltre contributi finanziari ai programmi COVID-19 dell’organizzazione Medici del Mondo e della Croce Rossa greca a favore dei migranti e della popolazione locale. Dal 2015 la Svizzera sostiene la Grecia in diversi settori, come quello dell’asilo, della migrazione, della salute e dell’aiuto umanitario. La Grecia e Lesbo si trovano ad affrontare enormi sfide da oltre cinque anni e la Svizzera intende fornire un aiuto sostenibile nel tempo.

Fonte: Dipartimento federale Svizzero degli affari esteri DFAE

26 Marzo 2020

Il Consiglio federale Svizzero ha emanato provvedimenti per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus e impedirne la diffusione, uno dei quali prevede che nello spazio pubblico possano incontrarsi al massimo cinque persone.

Gli abitanti della Svizzera rispettano questo divieto? Ci sono meno persone in giro? Ci sono ancora assembramenti di gruppi piuttosto grandi? Abbiamo voluto verificarlo e abbiamo chiesto alla Swisscom l’accesso a dati anonimi sulla posizione dei telefoni cellulari. L’analisi dei dati avviene retroattivamente con un ritardo di 24 ore e non è personalizzata. Questo significa che non possiamo realizzare profili degli spostamenti di singole persone.

Dalle prime analisi è emerso che dall’entrata in vigore del divieto di assembramento ci sono in giro molte meno persone. L’accesso ai dati dei telefoni cellulari ci serve unicamente per riconoscere il comportamento che riguarda la mobilità. Per l’analisi dei dati ci atteniamo integralmente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati e ai principi etici della Swisscom. Non appena l’ordinanza 2 COVID-19 non sarà più in vigore, non riceveremo più dati.

Basi legali

Secondo l’articolo 45b della legge sulle telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi. La disposizione consente quindi l’uso di dati anonimizzati sulla posizione. I dati anonimizzati in questione non rientrano nella legge sulla protezione dei dati, in quanto non consentono in concreto di risalire a singole persone.

Per l’uso dei dati sulla posizione per la verifica dei provvedimenti ci basiamo sull’articolo 77 della legge sulle epidemie.

05 Agosto 2019

Il Bisfenolo A è una sostanza utilizzata, in particolare, come sostanza intermedia nella fabbricazione di polimeri. È inoltre utilizzato a fini non intermedi per la fabbricazione di carta termica. Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato un regolamentonel quale il Bisfenolo A è stato classificato come sostanza tossica per la riproduzione.

Conformemente al procedimento in materia, l'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) (Francia) ha presentato all’Agenziaeuropea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo concernente il Bisfenolo A, nel quale è indicato che tale sostanza è utilizzata a fini non intermedi, ma che non si tratta del suo unico utilizzo. Dopo essersi riunito, il comitato degli Stati membri dell’ECHA ha deciso all’unanimità diclassificare il Bisfenolo A come sostanza estremamente problematica che soddisfa i criterienunciati all’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH2. Il 4 gennaio 2017, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato una decisione che iscrive il Bisfenolo A nell’elenco delle sostanzeche potrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cuiall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH.

L’associazione PlasticsEurope rappresenta gli interessi di fabbricanti e di importatori di prodotti in plastica nell’Unione e, in particolare, di quattro società che operano nella commercializzazione del Bisfenolo A. Secondo tale associazione, adottando la decisione del 4 gennaio 2017, senzaescludere esplicitamente gli usi intermedi dall’iscrizione del Bisfenolo A nell’elenco delle sostanzecandidate, l’ECHA ha violato le disposizioni del regolamento REACH. Essa contesta allECHA di aver violato il principio di proporzionalità e di aver commesso un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto di informazioni relative agli usi intermedi del Bisfenolo A. Pertanto, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro ladecisione del direttore esecutivo dell’ECHA del 4 gennaio 2017.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda che una sostanza utilizzata come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata non è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’insieme delle disposizioni del regolamento REACH. Pertanto, una sostanza del genere non è esentata dalla procedura di identificazione prevista da tale regolamento. Infatti, l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH concerne la sola procedura di autorizzazione. Per contro, il regolamento non osta a che una sostanza possa essere identificata come estremamente problematica, e ciò anche qualora 

essa sia utilizzata unicamente come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata.

Inoltre, il Tribunale precisa che l’ECHA non era in alcun modo obbligata ad inserire nell’«elenco delle sostanze candidate» un’indicazione esplicita del fatto che l’inclusione del Bisfenolo A in tale elenco non riguardava gli usi intermedi.

Il Tribunale sottolinea che uno degli obiettivi dell’elenco delle sostanze candidate è quello di fissare obblighi di condivisione di informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno dellacatena di approvvigionamento e con i consumatori. L’identificazione di una sostanza come sostanza estremamente problematica ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e sui pericoli che essa comporta. Pertanto, il Tribunale considera che ladecisione impugnata è in linea con l’obiettivo di condividere le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori. Esso constata che gli effetti giuridici di tale decisione non vanno al di là di quanto è appropriato e necessario per conseguire detto scopo.

Infine, il Tribunale rileva che l’uso di una sostanza come sostanza intermedia è irrilevante, in quanto l’informazione relativa a detto uso non riguarda le proprietà intrinseche di tale sostanza, mentre l’identificazione e l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate sonoeffettuate unicamente sulla base delle proprietà intrinseche di una sostanza e non sulla base dei suoi usi.

Il Tribunale, pertanto, respinge interamente il ricorso.

10 Luglio 2019
Uno Stato membro può, per motivi di ordine pubblico quali la lotta contro l’incitamento all’odio, imporre l’obbligo di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento.

La Baltic Media Alliance Ltd (in prosieguo: la «BMA»), società registrata nel Regno Unito, distribuisce il canale televisivo NTV Mir Lithuania, canale destinato al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in lingua russa. Il 18 maggio 2016 la Commissione radiotelevisiva della Lituania (in prosieguo: la «LRTK») ha adottato, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, impone agli operatori che distribuiscono via cavo o via Internet canali televisivi ai consumatori lituani di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La decisione era basata sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti che incitavano all’ostilità e all’odio fondati sullanazionalità nei confronti dei paesi baltici.

La BMA ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) una domanda di annullamento della decisione del 18 maggio 2016 sostenendo, in particolare, che tale decisione è stata adottata in violazione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi» 1, la quale impone agli Stati membri di garantire la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritrasmissione nel loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri per motivi quali le misure contro l’incitamento all’odio. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se una decisione come quella adottata dalla LRTK rientri nell’ambitodi tale direttiva.

Esaminando i termini, gli obiettivi, il contesto e la genesi della direttiva, nonché tenendo conto della giurisprudenza pertinente, la Corte constata che non costituisce un ostacolo ai sensi dell’articolo 3,paragrafo 1, di tale direttiva una misura nazionale che, in maniera generale, persegue un obiettivo di ordine pubblico e disciplina le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, dal momento che simili modalità non impediscono la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Una misura di tal genere non istituisce, infatti, un secondo controllo della trasmissione del canale in questione oltre a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto a effettuare.

Per quanto riguarda la misura in questione, la Corte sottolinea che dalle osservazioni della LRTK e del governo lituano risulta che, al fine di tutelare la sicurezza dello spazio dell’informazione lituanononché di garantire e preservare l’interesse pubblico a una corretta informazione, consideratal’influenza particolarmente significativa della televisione sulla formazione dell’opinione pubblica, con l’adozione della legge lituana sull’informazione della società – sulla cui base è stata adottata la decisione del 18 maggio 2016 – il legislatore lituano intendeva contrastare la diffusione attiva di contenuti che screditano lo Stato lituano e ne minacciano la qualità di Stato. Tra i contenuti previsti 

da tale legge figurano i contenuti che invitano a rovesciare con la forza l’ordine costituzionalelituano, incitano a minare la sovranità della Repubblica di Lituania, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica, consistono in propaganda bellica, incitano alla guerra o all’odio, alridicolo o al disprezzo, incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione, in particolare, della sua nazionalità.

Nelle sue osservazioni, la LRTK ha precisato che la decisione del 18 maggio 2016 è stata adottata sulla base del rilievo che uno dei programmi trasmessi sul canale NTV Mir Lithuania presentava informazione false e che incitano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesibaltici, riguardanti la collaborazione di lituani e lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica internadei paesi baltici asseritamente nazionalista e neofascista, politica che avrebbe costituito una minaccia per la minoranza russa residente nel territorio di tali paesi. Tale programma si rivolgeva, secondo la LRTK, in maniera mirata alla minoranza russofona della Lituania ed era finalizzato, mediante diverse tecniche di propaganda, a influenzare, in maniera negativa e suggestiva,l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia, ad accentuare la divisione e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensionecreata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Federazione russa.

Su tale base, si deve ritenere che una misura come quella di cui trattasi persegua, in maniera generale, un obiettivo di ordine pubblico.

Inoltre, la LRTK e il governo lituano hanno precisato nelle loro osservazioni che la decisione del 18 maggio 2016 disciplina unicamente le modalità di distribuzione di NTV Mir Lithuania ai consumatori lituani. Allo stesso tempo, è pacifico che la decisione del 18 maggio 2016 non sospende o non vieta la ritrasmissione di questo medesimo canale nel territorio lituano, poiché tale canale, nonostante detta decisione, può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.

Di conseguenza, una misura come quella in questione non impedisce la ritrasmissione propriamente detta, nel territorio dello Stato membro di ricezione, delle trasmissioni televisive del canale televisivo, oggetto di tale misura, provenienti da un altro Stato membro. La Corte conclude pertanto nel senso che una simile misura non rientranell’ambito della direttiva.