Attualità
Svizzera: consultazione, revisione dell’ordinanza sul nucleare
Revisione parziale delle ordinanze sull’energia nucleare, sulla messa fuori servizio e sulle ipotesi di pericolo, sulla radioprotezione e sulla responsabilità civile in materia di impianti nucleari.
Scade oggi 17 aprile il termine della procedura di consultazione, avviata dal Consiglio federale nella seduta del 10 gennaio 2018, relativa alla revisione parziale di alcune ordinanze riguardanti la sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione e tutela della popolazione e dell’ambiente non ancora entrate in vigore.
Scopo della revisione è disciplinare attraverso norme più chiare l’analisi degli incidenti, la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari e lo stoccaggio delle scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.
Gli esercenti delle centrali nucleari devono dimostrare, tramite l’analisi dei rischi, che i propri impianti sono sicuri anche in caso di incidente. Debbono fornire all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la prova che gli impianti da loro gestiti, sono messi in sicurezza contro possibili incidenti e che, in caso di evento, non vi sia il rilascio consistente di sostanze radioattive.
Per le disposizioni riguardanti le prove sulla sicurezza, si è introdotto, nel testo dell’ordinanza, un distinguo tra gli incidenti dovuti a cause naturali e quelli riconducibili a cause tecniche. “Mentre gli incidenti tecnici sono caratterizzati da un’unica e ben definita probabilità di accadimento, nel caso degli incidenti dovuti a cause naturali la probabilità è legata alla gravità dell’evento. Per questo motivo, anche in futuro, nel caso di incidenti tecnici si continuerà ad applicare le categorie definite dall’ordinanza sulla radioprotezione.
Nel quadro della revisione, viene stabilito che, indipendentemente dal tipo di incidente, la centrale coinvolta va messa fuori servizio immediatamente e a titolo temporaneo, per poi essere riequipaggiata, se nel caso di incidente di progettazione non può essere rispettato il valore limite di dose. Se sono rispettati i valori limite di dose (compresi tra 0,3 e 1 mSv) delle categorie più basse, la centrale non deve essere messa immediatamente fuori servizio ma deve essere riequipaggiata. Questi valori sono inferiori rispetto alla radiazione naturale annuale in Svizzera.Le nove disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio del 2019.
Fonte : Circolo Svizzero. Svizzeri.ch
Svizzera: fine del segreto bancario in fiscalità per gli stranieri dal 1 ° gennaio 2018
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono pronunciati a favore della ripresa dello standard.
Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.
Esse vengono trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per il cliente. Questa trasparenza mira a impedire che vengano occultati all’estero capitali finanziari sottratti al fisco.
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L’AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.
Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017, di modo che dal 2017 vengano raccolti i dati e che nel 2018 si scambino le prime informazioni.
Fonte : https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia.html
Il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio entra in vigore a gennaio 2017
Berna, 04.11.2015 - In futuro i figli di genitori non sposati avranno gli stessi diritti di quelli delle coppie sposate. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso che la pertinente modifica del Codice civile entri in vigore il 1° gennaio 2017. Le disposizioni sui provvedimenti per tutelare gli averi di previdenza in caso di inadempienza dell’obbligo di mantenimento e l’ordinanza sull’aiuto all’incasso entreranno in vigore successivamente.
Il nuovo diritto in materia di mantenimento elimina le discriminazioni tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Secondo il diritto vigente i figli di genitori non sposati sono svantaggiati. In futuro, al momento di fissare il contributo di mantenimento del figlio, si terrà conto dei costi sostenuti dal genitore per la cura della prole.
Con il nuovo ordinamento il mantenimento del figlio minorenne avrà la priorità sugli altri obblighi analoghi previsti dal diritto di famiglia. Infine, quando si tratterà di decidere in merito alla custodia, il giudice potrà prendere in considerazione la custodia alternata in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale e su istanza di un genitore o del figlio.
Seguiranno l'aiuto all'incasso uniforme e i provvedimenti per tutelare la previdenza
Per garantire che un figlio riceva effettivamente i contributi di mantenimento che gli spettano, le nuove disposizioni assegnano al Consiglio federale la competenza di definire a livello federale le prestazioni di aiuto all'incasso sia nel diritto del divorzio sia nel diritto in materia di mantenimento del figlio. L'Esecutivo emanerà un'ordinanza volta a garantire un aiuto all'incasso uniforme per i contributi di mantenimento. Inoltre, in futuro, nessuno potrà più farsi versare il capitale previdenziale e al contempo sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento. I servizi di aiuto all'incasso potranno segnalare alle casse pensioni e agli istituti di libero passaggio coloro che eludono tale obbligo e a loro volta le casse pensioni e gli istituti di libero passaggio saranno tenuti a informare tali servizi senza indugio quando ricevono una richiesta di versamento del capitale previdenziale. Affinché questi obblighi di segnalazione possano essere correttamente attuati, il Consiglio federale dovrà precisare determinati aspetti al momento di redigere l'ordinanza sull'aiuto all'incasso. Per non rimandare l'intera revisione, le disposizioni corrispondenti e l'ordinanza sull'aiuto all'incasso entreranno in vigore più tardi.
Seconda parte della revisione del Codice civile
Il 20 marzo 2015 il Parlamento aveva adottato la revisione del mantenimento del figlio e il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 9 luglio 2015. La nuova normativa sul diritto di mantenimento costituisce la seconda fase della riforma legislativa relativa alla responsabilità genitoriale e mette al centro il bene del figlio. La prima fase, ossia la revisione del diritto in materia di autorità parentale, è entrata in vigore il 1° luglio 2014.
Fonte: UFFicio Federale di giustizia (Svizzera)
Pronuncia del Tribunale di primo grado di Atene "blocca" il tasso di cambio sui prestiti in franchi svizzeri.
La prima sentenza in favore dei mutuatari di prestiti in franchi svizzeri è stata pubblicata di recente dal Tribunale di primo grado di Atene in composizione collegiale ed ha contribuito ad intensificare il conflitto tra i mutuatari di prestito e i loro creditori bancari.
Secondo il tribunale, con sentenza n. 334/2016, la Banca ha l'obbligo di accettare pagamenti in rate mensili nonché l'adempimento parziale o totale dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio della valuta in vigore alla data di conclusione dei relativi contratti di finanziamento e non sulla base del tasso di cambio al giorno del pagamento.
Ciò produce una drammatica differenza perché la maggior parte delle valute, tra cui l'euro, sono stati fortemente svalutati rispetto al franco svizzero nel corso degli ultimi anni.
In particolare, il Tribunale di primo grado ha stabilito quanto segue:
- La Banca ha l'obbligo di includere tutti gli interessi delle rate e dei pagamenti effettuati dai mutuatari dei prestiti in base al tasso di cambio valido durante il periodo di erogazione del mutuo.
- L'istituto di credito ha l'obbligo di accettare il pagamento parziale o totale delle rate o l'intero importo dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del cambio valuta in vigore al momento del pagamento del prestito.
- In caso di denuncia del contratto di mutuo, la banca non deve considerare la conversione del prestito in euro sulla base del prezzo di vendita corrente di franchi svizzeri, alla data della denuncia.
Nonostante sia una sentenza pronunciata in primo grado in assenza di esecuzione forzata, questa decisione giudiziaria è un risultato positivo per migliaia di mutuatari di prestito e sarà certamente idonea ad influenzare l'insediamento di oltre 9 miliardi di contratti di finanziamento in franchi svizzeri.
Inoltre, se questo giudizio verrà confermato dalle giurisdizioni superiori costituirà un precedente vincolante per le prossime decisioni su casi simili che potrebbe indurre ad un intervento legislativo o ad una decisione ministeriale per risolvere la questione nel rispetto delle sentenze della Corte.