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Attualità

02 Ottobre 2014

Il 20.05.2014 la corte suprema austriaca ha parzialmente accolto un ricorso riguardante la conversione forzata di Bond della Grecia.

I ricorrenti che avevano acquistato i titoli di stato greci attraverso una banca depositaria austriaca per una somma di EUR 17,000.- hanno richiesto l’adempimento dei termini e delle condizioni del contratto o i danni in caso di inadempimento da parte dello stato greco. Inoltre hanno sostenuto/affermato danni dovuti alla invasione del loro diritto di proprietà. Quest’ultima richiesta è stata respinta dalla corte suprema perché secondo essa lo stato greco esercitava autorità sovrana creando l’atto di conversione e poteva quindi invocare l’obiezione di immunità dello stato, che portò alla mancanza di competenza interna.

Tuttavia come emittente dei bond lo stato greco ha agito come soggetto privato; la pretesa del ricorrente è stato pertanto basata su base contrattuale rendendo un’obiezione immunità inammissibile. La denuncia è stata rimandata al tribunale regionale austriaco che deve trasmetterla a sua volta allo stato greco prima d’iniziare il processo. Al convenuto viene data quindi la possibilità di decidere se vuole impegnarsi in azione davanti ai giudici austriaci.

23 Aprile 2013
Il segreto bancario svizzero protegge la sfera privata dei clienti delle banche. Tuttavia, esso non è illimitato: in caso di sospetto di attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro o frode fiscale il segreto viene abolito e le autorità possono accedere alle informazioni bancarie.

Secondo le nuove convenzioni contro la doppia imposizione, la Svizzera si impegna in tal modo a fornire, nel singolo caso, informazioni a scopi fiscali agli Stati parte sulla base di una domanda concreta e motivata, indipendentemente dall'esistenza di un reato fiscale.

L'evasione fiscale viene anche combattuta mediante la riscossione di un’imposta alla fonte del 35% e altri provvedimenti (p. es. nell’ambito della procedura di valutazione fiscale). L’imposta alla fonte è la più elevata fra tutti gli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L’accordo sulla fiscalità del risparmio con l’Unione europea (UE) colma una lacuna: prevede una trattenuta fiscale su tutti gli interessi maturati su fondi stranieri appartenenti a persone fisiche con residenza fiscale in uno Stato membro dell’UE.

Se la Svizzera rinunciasse completamente, e non solo gradualmente, al segreto bancario, potrebbe risolvere da un giorno all’altro le sue vertenze fiscali con gli altri paesi. Finora soltanto i socialisti sostengono questa opzione, che richiederebbe però l’approvazione da parte del popolo.

"Quando finirà questa vicenda?”, si chiedono molti svizzeri di fronte ai continui attacchi contro il segreto bancario che giungono dall’estero. Stati uniti, Germania e diversi altri importanti paesi europei ne hanno abbastanza di vedere come le banche svizzere aiutano i loro cittadini ad evadere il fisco.
 
Il segreto bancario elvetico non protegge gli evasori in caso di frode fiscale, ossia se una persona tenta di ingannare volontariamente il fisco, ad esempio tramite falsificazione di documenti. Il segreto bancario svizzero offre però protezione in caso di sottrazione fiscale, che corrisponde all’omissione, intenzionale o meno, di dichiarare dei redditi o dei patrimoni al fisco.
 
La sottrazione fiscale è vietata pure in Svizzera ed è punibile anche con pesanti multe. Dal 1934, la legge federale sulle banche non permette però alle autorità fiscali di chiedere la sospensione del segreto bancario per chiarire un caso di sottrazione fiscale. Anzi, coloro che violano in segreto bancario, divulgando dati della clientela, rischiano pene detentive.

18 Novembre 2012

In data odierna, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e l’ambasciatore di Grecia in Svizzera John Mourikis hanno firmato a Berna una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI). La CDI contiene disposizioni sullo scambio di informazioni negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale e che corrispondono allo standard dell’OCSE.

18 Novembre 2012

In data odierna i negoziatori di Svizzera e Germania hanno concluso a Berna le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti in Germania, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari tedeschi in Svizzera saranno soggetti a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità tedesche. Con la convenzione i due Paesi intendono inoltre migliorare l'accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari. La convenzione dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013.