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Attualità

Scambio automatico di informazioni

 

In breve

Con l’ausilio dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali si intende migliorare la trasparenza fiscale e quindi impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Per poter attuare lo scambio automatico di informazioni la Svizzera ha dovuto creare le basi giuridiche necessarie, che il Parlamento ha approvato nella sessione invernale 2015. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Nell’autunno 2018 la Svizzera scambierà con l’UE (Gibilterra compresa) e con altri nove Stati e territori per la prima volta le informazioni relative ai conti.

 

 

 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/scambio-automatico-di-informazioni/fb-AIA.htmlcam

 http://www.wallstreetitalia.com/scambio-automatico-di-informazioni-contribuenti-sono-veramente-preparati/

 

 

“Una giustizia penale a misura di minore” tenuto da Cécile Nosal

Nel contesto italiano al 15 marzo 2017 circa 19.400 ragazzi erano in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni per reati contro il patrimonio, 10.000 erano coinvolti in reati contro la persona e 4.000 erano reati legati agli stupefacenti.

La buona notizia è che l’impegno per la costruzione di una giustizia con al centro ciascun ragazzo dà risultati positivi: sia in Italia che in Svizzera circa il 70% dei minori coinvolti nel circuito penale non è recidivo. Ciò significa che l’impegno per dare una risposta istituzionale più vicina al concetto di cura – intesa come interessamento e attenzione oltre che, se necessario, come terapia – che a quello di punizione garantisce non solo un futuro migliore per i ragazzi coinvolti, ma anche una società più sicura.

Cécile Nosal é nata a Roma, di origini svizzere. Nel luglio 2016 ha conseguito con lode la Laurea in giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli, discutendo una tesi in diritto penale comparato dal titolo “Le alternative alla detenzione nei confronti dei minorenni autori di reato. Analisi comparata tra ordinamento italiano e alcune realtà cantonali della Svizzera francofona”.

Tra agosto e ottobre 2016 ha approfondito lo studio del diritto minorile con uno stage presso la Juvenile Court di Denver, in Colorado (USA).

Rientrata in Italia a novembre del 2016, ha svolto un tirocinio formativo presso il Tribunale di Milano (sezione reati economici, tributari e fallimentari) e nel dicembre del 2017 ha concluso un Master di II livello in Diritto Penale d’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.


Fonte: Circolo Svizzero

Svizzera: consultazione, revisione dell’ordinanza sul nucleare

Revisione parziale delle ordinanze sull’energia nucleare, sulla messa fuori servizio e sulle ipotesi di pericolo, sulla radioprotezione e sulla responsabilità civile in materia di impianti nucleari.

Scade oggi 17 aprile il termine della procedura di consultazione, avviata dal Consiglio federale nella seduta del 10 gennaio 2018, relativa alla revisione parziale di alcune ordinanze riguardanti la sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione e tutela della popolazione e dell’ambiente non ancora entrate in vigore.

Scopo della revisione è disciplinare attraverso norme più chiare l’analisi degli incidenti, la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari e lo stoccaggio delle scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.

Gli esercenti delle centrali nucleari devono dimostrare, tramite l’analisi dei rischi, che i propri impianti sono sicuri anche in caso di incidente. Debbono fornire all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la prova che gli impianti da loro gestiti, sono messi in sicurezza contro possibili incidenti e che, in caso di evento, non vi sia il rilascio consistente di sostanze radioattive.

Per le disposizioni riguardanti le prove sulla sicurezza, si è introdotto, nel testo dell’ordinanza, un distinguo tra gli incidenti dovuti a cause naturali e quelli riconducibili a cause tecniche. “Mentre gli incidenti tecnici sono caratterizzati da un’unica e ben definita probabilità di accadimento, nel caso degli incidenti dovuti a cause naturali la probabilità è legata alla gravità dell’evento. Per questo motivo, anche in futuro, nel caso di incidenti tecnici si continuerà ad applicare le categorie definite dall’ordinanza sulla radioprotezione.

Nel quadro della revisione, viene stabilito che, indipendentemente dal tipo di incidente, la centrale coinvolta va messa fuori servizio immediatamente e a titolo temporaneo, per poi essere riequipaggiata, se nel caso di incidente di progettazione non può essere rispettato il valore limite di dose. Se sono rispettati i valori limite di dose (compresi tra 0,3 e 1 mSv) delle categorie più basse, la centrale non deve essere messa immediatamente fuori servizio ma deve essere riequipaggiata. Questi valori sono inferiori rispetto alla radiazione naturale annuale in Svizzera.Le nove disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio del 2019.

Fonte : Circolo Svizzero. Svizzeri.ch

Svizzera: fine del segreto bancario in fiscalità per gli stranieri dal 1 ° gennaio 2018

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono pronunciati a favore della ripresa dello standard.

Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.

Esse vengono trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per il cliente. Questa trasparenza mira a impedire che vengano occultati all’estero capitali finanziari sottratti al fisco.

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L’AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.

Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017, di modo che dal 2017 vengano raccolti i dati e che nel 2018 si scambino le prime informazioni.

Fonte : https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia.html

Il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio entra in vigore a gennaio 2017

Berna, 04.11.2015 - In futuro i figli di genitori non sposati avranno gli stessi diritti di quelli delle coppie sposate. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso che la pertinente modifica del Codice civile entri in vigore il 1° gennaio 2017. Le disposizioni sui provvedimenti per tutelare gli averi di previdenza in caso di inadempienza dell’obbligo di mantenimento e l’ordinanza sull’aiuto all’incasso entreranno in vigore successivamente.

Il nuovo diritto in materia di mantenimento elimina le discriminazioni tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Secondo il diritto vigente i figli di genitori non sposati sono svantaggiati. In futuro, al momento di fissare il contributo di mantenimento del figlio, si terrà conto dei costi sostenuti dal genitore per la cura della prole.

Con il nuovo ordinamento il mantenimento del figlio minorenne avrà la priorità sugli altri obblighi analoghi previsti dal diritto di famiglia. Infine, quando si tratterà di decidere in merito alla custodia, il giudice potrà prendere in considerazione la custodia alternata in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale e su istanza di un genitore o del figlio.

Seguiranno l'aiuto all'incasso uniforme e i provvedimenti per tutelare la previdenza

Per garantire che un figlio riceva effettivamente i contributi di mantenimento che gli spettano, le nuove disposizioni assegnano al Consiglio federale la competenza di definire a livello federale le prestazioni di aiuto all'incasso sia nel diritto del divorzio sia nel diritto in materia di mantenimento del figlio. L'Esecutivo emanerà un'ordinanza volta a garantire un aiuto all'incasso uniforme per i contributi di mantenimento. Inoltre, in futuro, nessuno potrà più farsi versare il capitale previdenziale e al contempo sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento. I servizi di aiuto all'incasso potranno segnalare alle casse pensioni e agli istituti di libero passaggio coloro che eludono tale obbligo e a loro volta le casse pensioni e gli istituti di libero passaggio saranno tenuti a informare tali servizi senza indugio quando ricevono una richiesta di versamento del capitale previdenziale. Affinché questi obblighi di segnalazione possano essere correttamente attuati, il Consiglio federale dovrà precisare determinati aspetti al momento di redigere l'ordinanza sull'aiuto all'incasso. Per non rimandare l'intera revisione, le disposizioni corrispondenti e l'ordinanza sull'aiuto all'incasso entreranno in vigore più tardi.

Seconda parte della revisione del Codice civile

Il 20 marzo 2015 il Parlamento aveva adottato la revisione del mantenimento del figlio e il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 9 luglio 2015. La nuova normativa sul diritto di mantenimento costituisce la seconda fase della riforma legislativa relativa alla responsabilità genitoriale e mette al centro il bene del figlio. La prima fase, ossia la revisione del diritto in materia di autorità parentale, è entrata in vigore il 1° luglio 2014.

 

Fonte: UFFicio Federale di giustizia  (Svizzera)

Pronuncia del Tribunale di primo grado di Atene "blocca" il tasso di cambio sui prestiti in franchi svizzeri.

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 La prima sentenza in favore dei mutuatari di prestiti in franchi svizzeri è stata pubblicata di recente dal Tribunale di primo grado di Atene in composizione collegiale ed ha contribuito ad intensificare il conflitto tra i mutuatari di prestito e i loro creditori bancari.

Secondo il tribunale, con sentenza n. 334/2016, la Banca ha l'obbligo di accettare pagamenti in rate mensili nonché l'adempimento parziale o totale dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio della valuta in vigore alla data di conclusione dei relativi contratti di finanziamento e non sulla base del tasso di cambio al giorno del pagamento.

Ciò produce una drammatica differenza perché la maggior parte delle valute, tra cui l'euro, sono stati fortemente svalutati rispetto al franco svizzero nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il Tribunale di primo grado ha stabilito quanto segue:

  •          La Banca ha l'obbligo di includere tutti gli interessi delle rate e dei pagamenti effettuati dai mutuatari dei prestiti in base al tasso di cambio valido durante il periodo di erogazione del mutuo.
  • L'istituto di credito ha l'obbligo di accettare il pagamento parziale o totale delle rate o l'intero importo dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del cambio valuta in vigore al momento del pagamento del prestito.
  • In caso di denuncia del contratto di mutuo, la banca non deve considerare la conversione del prestito in euro sulla base del prezzo di vendita corrente di franchi svizzeri, alla data della denuncia.

Nonostante sia una sentenza pronunciata in primo grado in assenza di esecuzione forzata, questa decisione giudiziaria è un risultato positivo per migliaia di mutuatari di prestito e sarà certamente idonea ad influenzare l'insediamento di oltre 9 miliardi di contratti di finanziamento in franchi svizzeri.

Inoltre, se questo giudizio verrà confermato dalle giurisdizioni superiori costituirà un precedente vincolante per le prossime decisioni su casi simili che potrebbe indurre ad un intervento legislativo o ad una decisione ministeriale per risolvere la questione nel rispetto delle sentenze della Corte.

 

Svizzera:Cambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Quali informazioni vengono scambiate automaticamente?

Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d’origine, tutti i tipi di redditi da capitale e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell’ OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.

Come avviene lo scambio automatico di informazioni?

Le banche, determinati veicoli di investimento collettivo e imprese di assicurazione raccolgono informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Queste istituzioni finanziarie inoltrano le informazioni una volta all’anno all’autorità fiscale del proprio Stato. Quest’ultima trasmette automaticamente i dati ricevuti all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner.

Cosa succede con i dati trasmessi?

I dati personali dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l’esecuzione della corretta tassazione dei contribuenti. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto). La protezione dei dati deve essere garantita.

La Svizzera quando introdurrà lo scambio automatico di informazioni?

Conformemente all’impegno preso dalla Svizzera sul piano internazionale gli istituti finanziari svizzeri inizieranno a rilevare dal 2017 i dati dei contribuenti residenti all’estero. Nel 2018 verrà effettuato il primo scambio di informazioni con un’ampia cerchia di Stati e territori partner.

L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE verrà introdotto con tutti gli Stati membri?

Sì. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE include in egual modo tutti gli Stati membri. Non sono più necessari accordi specifici con singoli Paesi membri dell’UE. Sulla base di disposizioni interne all’UE, esso si applica inoltre anche a Gibilterra.

Nello standard per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati Uniti d’America (USA) beneficiano di un trattamento preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?

Gli USA hanno approvato lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni. Tale standard si basa sul modello di legislazione statunitense FATCA, che rimarrà in vigore.Per questo motivo gli USA beneficiano di deroghe limitate nel tempo. Infatti, gli istituti finanziari statunitensi non devono identificare gli aventi economicamente diritto di società di investimento estere che non hanno concluso con gli USA un accordo foreign financial institution e che si trovano in un Paese che non ha concluso un Accordo FATCA con gli USA. Tuttavia gli USA prelevano un’imposta alla fonte del 30 per cento sull’ammontare lordo di tutti i proventi e ricavi di vendite di titoli statunitensi.

Per quanto tempo gli USA potranno applicare una regolamentazione simile?

Davanti alla crescenti critiche della comunità internazionale, in occasione della riunione del G20 del mese di aprile del 2016 gli USA hanno annunciato la futura adozione di misure interne che mirano a colmare talune lacune e a rendere meno attrattive determinate strutture operanti negli USA.

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni è applicabile anche nel nostro Paese?

No. Lo standard globale disciplina soltanto lo scambio di dati di clienti tra autorità fiscali a livello internazionale. La trasparenza al livello nazionale rimane di competenza degli Stati.

 

Fonte : DFF/SFI (Svizzera)

ELC pioniere del caso VW alla Conferenza targata GJN a Madrid

In qualità di membro fondatore di Global Justice Network (GJN) il nostro studio legale ha partecipato alla Conferenza primaverile di GJN tenutasi a Madrid dal 26 al 28 Maggio 2016. L'evento si è rivelato di grande successo in cui più di 40 partecipanti hanno preso parte, trattando in particolare il tema dei reclami collettivi contro Volkswagen. Due dei nostri tre partner americani, sono stati protagonisti dinanzi alla Corte USA per rappresentare i proprietari americani di auto VW coinvolti nello scandalo Dieselgate ad agire attraverso una class action. In Europa, sfortunatamente, tale strumento giuridico non esiste e questo rende la difesa dei consumatori più complicata. Questa differenza nei nostri sistemi giuridici potrebbe essere dietro la motivazione del costruttore tedesco di annunciare che intende indennizzare i proprietari americani coinvolti nella vicenda, ma non quelli europei. Tuttavia gli studi legali membri di GJN i quali vantano una vasta esperienza in questo tipo di controversie hanno trovato un'alternativa per cercare di proteggere i diriritti dei consumatori attraverso una interessante possibilità legale che esiste solo nei Paesi Bassi , dove abbiamo stabilito insieme agli altri membri della nostra rete un Stichting (Fondazione) sotto l'acronimo C.L.E.A.N. in modo tale da partecipare ad una azione collettiva, per nome e per conto dei proprietari di VW in Europa che sono stati colpiti dalla frode. Tanto è ancora da vedere nei prossimi mesi durante i quali tutti i consumatori europei interessati sono invitati a partecipare all'azione senza alcun obbligo di loro parte.

Oltre al caso VW, l'evento ha offerto workshop sul contenzioso finanziario, sui diritti umani e sui dispositivi medici e farmaceutici. Durante la conferenza il partner di ELC Constantin Kokkinos, il quale è onorato di far parte del comitato esecutivo di GJN fin dalla sua fondazione, ha partecipato a numerosi interventi sia concernenti il caso VW sia riguardanti le controversie finanziarie internazionali.

 

 

Conferenza GJS primavera 2016: 26-28 Maggio, Madrid

I nostri avvocati stanno partecipando alla Conferenza primaverile di GJN che si tiene a Madrid dal 26 al 28 Maggio 2016. La conferenza ha ad oggetto le dispute transazionali ed offre workshop su controversie finanziarie, diritti umani e dispositivi medici e farmaceutici. Inoltre, un gruppo di esperti provenienti da 15 paesi tra cui i nostri colleghi americani Lieff Cabraiser, Keller Rohrback e Jack Russo,  trattera' del caso "Clean Diesel" che ha colpito Volkswagen facendo riferimento soprattutto ai progressi raggiunti negli USA dove la sua evoluzione si muove piu' velocemente e piu' efficientemente che in Europa.

Precipitato in mare il volo Egyptair MS804

Il volo Egyptair MS804 partito Mercoledi sera dall'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi e diretto verso Il Cairo è precipitato nel sud del mar Mediterraneo nei pressi dell'isola greca di Karpathos. Il velivolo trasportava 56 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, il cui destino è ancora sconosciuto. La nazionalita' dei passeggeri è stata riportata come segue: 30 egiziani, 15 francesi, 2 iracheni e rispettivamente una persona per: Belgio, Gran Bretagna, Sudan, Chad, Canada, Kuwait, Saudi Arabia, Portugal e Algeria. Il nostro studio legale, in quanto parte del Global Justice Network i cui membri hanno la fama di essere tra gli avvocati con maggiore esperienza nel campo degli incidenti aerei, sta monitorando la situazione e valutando le conseguenze insieme ai suoi partners internazionali