Quali informazioni vengono scambiate automaticamente?
Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d’origine, tutti i tipi di redditi da capitale e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) deve essere identificato in applicazione dello standard dell’ OCSE e delle raccomandazioni del GAFI.
Come avviene lo scambio automatico di informazioni?
Le banche, determinati veicoli di investimento collettivo e imprese di assicurazione raccolgono informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Queste istituzioni finanziarie inoltrano le informazioni una volta all’anno all’autorità fiscale del proprio Stato. Quest’ultima trasmette automaticamente i dati ricevuti all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner.
Cosa succede con i dati trasmessi?
I dati personali dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l’esecuzione della corretta tassazione dei contribuenti. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto). La protezione dei dati deve essere garantita.
La Svizzera quando introdurrà lo scambio automatico di informazioni?
Conformemente all’impegno preso dalla Svizzera sul piano internazionale gli istituti finanziari svizzeri inizieranno a rilevare dal 2017 i dati dei contribuenti residenti all’estero. Nel 2018 verrà effettuato il primo scambio di informazioni con un’ampia cerchia di Stati e territori partner.
L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE verrà introdotto con tutti gli Stati membri?
Sì. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE include in egual modo tutti gli Stati membri. Non sono più necessari accordi specifici con singoli Paesi membri dell’UE. Sulla base di disposizioni interne all’UE, esso si applica inoltre anche a Gibilterra.
Nello standard per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati Uniti d’America (USA) beneficiano di un trattamento preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?
Gli USA hanno approvato lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni. Tale standard si basa sul modello di legislazione statunitense FATCA, che rimarrà in vigore.Per questo motivo gli USA beneficiano di deroghe limitate nel tempo. Infatti, gli istituti finanziari statunitensi non devono identificare gli aventi economicamente diritto di società di investimento estere che non hanno concluso con gli USA un accordo foreign financial institution e che si trovano in un Paese che non ha concluso un Accordo FATCA con gli USA. Tuttavia gli USA prelevano un’imposta alla fonte del 30 per cento sull’ammontare lordo di tutti i proventi e ricavi di vendite di titoli statunitensi.
Per quanto tempo gli USA potranno applicare una regolamentazione simile?
Davanti alla crescenti critiche della comunità internazionale, in occasione della riunione del G20 del mese di aprile del 2016 gli USA hanno annunciato la futura adozione di misure interne che mirano a colmare talune lacune e a rendere meno attrattive determinate strutture operanti negli USA.
Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni è applicabile anche nel nostro Paese?
No. Lo standard globale disciplina soltanto lo scambio di dati di clienti tra autorità fiscali a livello internazionale. La trasparenza al livello nazionale rimane di competenza degli Stati.
Fonte : DFF/SFI (Svizzera)