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Attualità

Accordo quadro: la Svizzera e l'UE interrompono i negoziati

Il presidente svizzero, Guy Parmelin, ha annunciato il 26 maggio 2021 la fine dei negoziati con l'Unione europea. Questo fa seguito a un vertice a Bruxelles il 23 maggio 2021 in cui si sono incontrati Parmelin e la presidente della Commissione europea, la signora Von der Leyen. Nessuna delle discussioni ha potuto portare a risultati soddisfacenti sui punti di disaccordo.

Attualmente, ci sono cinque accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il trasporto terrestre e aereo e l'agricoltura.

L'accordo quadro tra la Svizzera e l'Unione Europea, che viene discusso dal 2002, è la soluzione per mantenere il percorso bilaterale aggiornato e applicato in modo armonioso. Dal 2014 erano in corso discussioni su un potenziale accordo istituzionale che avvicinasse il quadro giuridico svizzero a quello europeo. Ciò avrebbe permesso, in particolare, di omogeneizzare i regolamenti relativi alla partecipazione della Svizzera al mercato unico europeo, ma anche alle questioni salariali o alla libera circolazione delle persone.

Questo testo prevedeva anche una procedura di risoluzione delle controversie in caso di disaccordo tra la Svizzera e l'UE. Oggi, se sorge un problema tra le due parti, nessuna entità esterna può intervenire per portare avanti i negoziati.

La Svizzera è stata cauta perché un tale accordo quadro con l'UE avrebbe indubbiamente portato a cambiamenti giuridici attraverso l'adozione del diritto comunitario. Ma è stato soprattutto a causa di profondi disaccordi che non ha potuto firmare l'accordo, poiché l'Unione Europea e la Svizzera non hanno la stessa interpretazione della libera circolazione delle persone, che è più liberale per l'Unione. Con questo testo, la Svizzera avrebbe dovuto recepire la direttiva sulla cittadinanza dell'Unione europea. Se è così, gli europei che si sono stabiliti in Svizzera avrebbero avuto un accesso più facile al sistema sociale svizzero di quanto non sia oggi.

In questi negoziati, la Svizzera voleva anche proteggere i suoi salari attraverso le misure di accompagnamento. Oggi, se un'impresa europea vuole inviare un lavoratore distaccato in Svizzera, deve dare all'amministrazione un preavviso di otto giorni. Con l'accordo quadro, questo periodo sarebbe ridotto a soli quattro giorni. La Svizzera ritiene che questo periodo sia troppo breve per dare il tempo agli ispettori del lavoro di verificare che non ci sia dumping salariale. Questo cambiamento avrebbe potuto portare ad un indebolimento del livello di protezione dei lavoratori in Svizzera.

Una delle ripercussioni della fine di questi negoziati riguarda l'industria della tecnologia medica. Avendo perso il suo libero accesso al mercato interno dell'UE e come risultato del nuovo regolamento UE sui dispositivi medici, questo ramo dell'industria svizzera è ora un paese terzo.

Ciò significa che saranno imposti requisiti più severi alle aziende svizzere per l'esportazione di dispositivi medici. Come paese terzo, le aziende dovranno sopportare un maggiore onere amministrativo e sostenere costi aggiuntivi o nominare rappresentanti in ogni stato membro. La mancanza di accesso al mercato europeo rende l'esportazione più costosa e procedurale.

Altri settori sarebbero colpiti, come l'agricoltura, la sicurezza alimentare e il commercio di elettricità.

L'abbandono di questo progetto di accordo rischia di danneggiare le relazioni tra la Svizzera e l'UE, poiché l'UE aveva subordinato qualsiasi altro accordo bilaterale di accesso al mercato alla firma di questo accordo quadro. Quest'ultimo era destinato a regolare gli aspetti del mercato unico in Svizzera, che, dal punto di vista commerciale, è necessario. Essendo l'Unione Europea il principale partner economico della Svizzera, le relazioni di importazione ed esportazione con la Svizzera, se non facilitate, rischiano di essere indebolite a lungo termine.

Dibattito GJN: Preparati per la Brexit 24 giugno 2021 - 17:00

 

Global Justice Network (GJN) ospita un dibattito sulle implicazioni pratiche della Brexit e sullo stato attuale del diritto il 24 giugno 2021. Questo dibattito sarà presentato da: Professor Duncan Fairgrieve, Senior Fellow in diritto comparato, British Institute of International and Comparative Law, e professore di diritto comparato, Université Paris Dauphine PSL e dal Professor Gilles Cuniberti della facoltà di diritto, economia e finanza dell'Università del Lussemburgo.

Il moderatore di questo dibattito sarà Carlos Villacorta di BCV Lex (Madrid, Bordeaux), membro del comitato GJIN.

Due posizioni saranno difese in questo dibattito: una parte pro-Brexit da una parte e una parte contro-Brexit dall'altra.

 

Il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea ha conseguenze economiche, commerciali e naturalmente giuridiche. Infatti, ci sono voluti lunghi negoziati tra il Regno Unito e l'Unione Europea per portare ad un accordo di ritiro, per uscire da tutti i regolamenti europei ma anche per trovare nuovi accordi con questo recente paese terzo all'Unione Europea

 

Uno stato membro dell'Unione europea può ritirarsi da essa in base all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il Regno Unito è il primo paese ad attivare questo articolo, attraverso una notifica al Consiglio europeo il 29 marzo 2017. La data della Brexit è stata posticipata a causa della difficoltà dei negoziati, finché la Brexit ha finalmente avuto luogo il 31 gennaio 2020, portando poi a un periodo di transizione per i prossimi undici mesi: fino al 1° gennaio 2021.

I negoziati e i nuovi accordi tra il Regno Unito e l'Unione Europea (e i suoi stati membri) sono per la maggior parte risolti, ma i cambiamenti sono in arrivo con l'inevitabile impatto della Brexit sul settore legale.

 

Tutti i membri e non membri della GJN sono invitati a questo dibattito, vi aspettiamo

 

 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84827476979?pwd=MTJLa3JrMlY3Z1dldXR4TnN4Zk1zZz09

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LA LEGGE APPLICABILE AI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1103

ELC era interessato al regolamento europeo 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale. Questo studio ci ha permesso di essere preparati a rispondere alle vostre domande sull'argomento per fornirvi un servizio di qualità.

Questo regolamento, adottato il 24 giugno 2016, è il risultato di molti anni di discussioni. Si applica al settore dei regimi patrimoniali delle coppie con elementi stranieri e questo, seguendo il meccanismo della cooperazione rafforzata. Di conseguenza, l'applicabilità del regolamento sarà limitata agli Stati membri che lo hanno espressamente voluto.

Il regolamento stabilisce dei criteri di collegamento armonizzati per determinare la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e l'autorità giudiziaria competente. Il regolamento semplifica anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e l'accettazione e l'esecuzione degli atti autentici relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi.

In questo articolo tratteremo solo la parte del regolamento che riguarda la legge applicabile al regime patrimoniale.

  1. 1.         Il campo di applicazione

Il regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi con un elemento straniero.

I coniugi interessati

Per i coniugi della stessa nazionalità:

¾      Con residenza abituale in Stati diversi al momento della celebrazione del matrimonio o della redazione dell'accordo che organizza o modifica il loro regime, o

¾      Con beni di uno dei due coniugi in uno Stato diverso da quello di nazionalità o di residenza, o

¾      Aver celebrato il loro matrimonio in uno Stato diverso da quello della loro nazionalità o residenza.

Coniugi di diversa nazionalità, indipendentemente dal loro luogo di residenza abituale, dall'ubicazione dei loro beni o dalla celebrazione del matrimonio.

Cooperazione rafforzata (articolo 70)

Il regolamento è applicabile solo negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. Gli Stati membri non partecipanti devono essere considerati come Stati terzi nell'applicazione del regolamento.

Esclusioni (previste dall'articolo 1)

Sono escluse le questioni fiscali, doganali e amministrative, la capacità giuridica dei coniugi, l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, le obbligazioni alimentari, la successione, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio, la sicurezza sociale, il diritto di trasferimento o di adattamento tra coniugi, la natura dei diritti reali, ecc.

Applicazione nel tempo (articoli 69 e 70)

Il regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 2016.

  1. 2.         Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei coniugi (art. 26)

Se nessuna legge è designata, una gerarchia di fattori di collegamento è usata per determinare la legge applicabile:

  1. La prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio.
  2. In caso contrario, la nazionalità comune al momento del matrimonio. Questo criterio non può essere utilizzato quando i coniugi hanno diverse nazionalità in comune.
  3. In caso contrario, la legge dello Stato con cui i coniugi hanno il legame più stretto al momento della celebrazione del matrimonio.

In via eccezionale, l'autorità giudiziaria competente può decidere di applicare la legge di uno Stato diverso da quello della prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio, purché siano soddisfatte le seguenti circostanze

¾      Che uno dei coniugi chiede così;

¾      Che i coniugi abbiano avuto la loro ultima residenza abituale comune in quell'altro Stato per un periodo significativamente più lungo della loro prima residenza abituale comune;

¾      Che entrambi i coniugi si siano affidati alla legge di quell'altro Stato per organizzare o pianificare i loro rapporti patrimoniali;

¾      Che i coniugi non abbiano concluso un accordo prima della data della loro ultima residenza abituale comune in quell'altro Stato.

3.       Scelta della legge

Il regolamento offre la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno uno dei coniugi è cittadino o la legge della sua residenza abituale al momento della scelta (articolo 22). Questa scelta della legge applicabile al regime patrimoniale può essere espressa o implicita.

Perché la scelta sia valida, deve soddisfare alcune condizioni, in particolare

¾      Condizioni formali: l'accordo di scelta deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Alcune condizioni sono aggiunte per casi speciali (articolo 23), per esempio quando i coniugi sono residenti in Stati membri diversi.

¾      Condizioni materiali: l'esistenza e la validità della sostanza sono soggette alla legge scelta dai coniugi come applicabile al regime patrimoniale (articolo 24).

4.       Caratteristiche della legge applicabile

Il regolamento distingue diversi principi riguardanti la legge applicabile ai regimi patrimoniali delle coppie con elementi stranieri.

In primo luogo, il principio di universalità della legge applicabile ai sensi dell'articolo 20 prevede che la legge designata si applica anche se non è quella di uno Stato membro.

Poi c'è il principio di unità della legge applicabile. Questo principio prevede che la legge sarà applicata a tutti i beni della coppia, indipendentemente dalla loro ubicazione (articolo 21) o dalla loro natura.

C'è anche il principio di immutabilità della legge applicabile. È definito dal fatto che il regime matrimoniale è fissato dalla legge applicabile dal momento iniziale della celebrazione del matrimonio e non è modificato in seguito.

Infine, come prevede l'articolo 27 del presente regolamento, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi disciplina diversi settori: questo è l'ambito della legge applicabile.

Non bisogna dimenticare le eccezioni alla legge applicabile, come l'ordine pubblico (art. 31) e la legge obbligatoria (art. 30).

IL PIANO DI RIPRESA ECONOMICA PER COSTRUIRE UN'EUROPA POST-COVID-19.

"Abbiamo raggiunto un accordo sul piano di ripresa e sul bilancio europeo [...] Questo accordo manda un segnale concreto che l'UE è una forza trainante. "Queste sono state le parole di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, dopo il vertice del 17-21 luglio 2020 durante il quale i leader dell'UE hanno negoziato il bilancio per il periodo 2021-2027.

Questo budget rappresenta un totale di 1,8 trilioni di euro per aiutare gli Stati membri ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia attraverso un'Europa più verde, più digitale e più resistente. Per sostenere questo, NextGenerationEU, come strumento temporaneo, è stato creato per stimolare la ripresa per affrontare la natura senza precedenti della situazione.

Per prima cosa, NextGenerationEU introduce un nuovo modello di finanziamento per l'UE. Il suo bilancio a lungo termine manterrà la struttura standard, vale a dire dazi doganali sulle importazioni da paesi terzi, un prelievo su una parte dell'IVA e contributi basati sul reddito nazionale lordo.

La novità sta nell'origine dei prestiti assegnati agli Stati membri. Saranno possibili grazie alle "risorse di prestito", cioè i prestiti fatti dall'Unione Europea sul mercato dei capitali. In secondo luogo, il piano di recupero intende istituire nuove risorse focalizzate sulle priorità ecologiche. Per esempio, una tassa sulla plastica non riciclata o una tassa sulle attività delle grandi aziende sono esempi di contributi che potrebbero essere utilizzati per pagare il piano di recupero.

Va notato che gli Stati membri non hanno mai accettato di assumere un debito così grande in nome della solidarietà comune[1].  Nonostante ciò, questo impegno la dice lunga sulla volontà degli Stati di preservare il progetto europeo. Il bilancio annuale per il 2021 di 750 miliardi di euro è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 marzo 2021.

Finora, 16 Stati membri hanno ratificato il fondo per l'anno in corso. Tuttavia, il 26 marzo 2021, il processo di ratifica è stato sospeso in Germania. Infatti, la Corte costituzionale tedesca è stata sequestrata in un procedimento sommario e ha sospeso il processo di ratifica. La ragione è che la Germania è sempre stata riluttante a condividere il peso del debito con altri stati.

In realtà, questa interruzione rischia di rallentare ulteriormente l'attuazione di questo fondo di 750 miliardi di euro, in un momento in cui la pandemia continua in Europa e continua a colpire duramente interi settori dell'economia.



[1] Articolo 122 del TFUE

La Svizzera aiuta la Grecia ad affrontare la crisi sanitaria da coronavirus

La Grecia è messa a dura prova dalla pandemia da COVID-19. Il Paese infatti, che conta più di 120'000 migranti o rifugiati, rischia il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. L'incendio nel campo di Moria all'inizio di dicembre ha dimostrato come la situazione possa peggiorare in maniera rapida. Per rafforzare la capacità del sistema sanitario nazionale e proteggere i più vulnerabili, la Svizzera e la Grecia hanno sviluppato un progetto dedicato alla lotta contro la COVID-19 nelle regioni insulari, composte dal numero maggiore di popolazioni di migranti e rifugiati.

Le due unità mobili donate dalla Svizzera. Sono lunghe diversi metri e hanno una porta e due finestre ciascuno.
Le due unità mobili serviranno ad accogliere i pazienti e svolgere i test Covid-19. © Ambasciata di Svizzera ad Atene

In questo contesto, la Svizzera metterà a disposizione attrezzature mediche e sosterrà campagne di formazione per il tracciamento dei contatti. Sono previste diverse azioni per dicembre e gennaio. Ottocento test COVID sono stati distribuiti in un centro di accoglienza per migranti minorenni ad Atene all'inizio del mese. Il 15 dicembre sono stati consegnati, sempre ad Atene, due unità mobili per l'assistenza medica e due vetture per la cura dei pazienti. Fino alla fine di gennaio saranno consegnate all'ospedale principale dell'isola di Lesbo attrezzature mediche, comprese quelle per le trasfusioni di sangue, le macchine per le analisi del sangue e altre.

Modello del furgone inviato dalla Svizzera che sarà utilizzato per il trasporto di pazienti COVID.
Le due unità offerte saranno destinate alle Isole egee e saranno utilizzate come ambulanze. © Ambasciata di Svizzera ad Atene

Su richiesta delle autorità greche, questo progetto è stato avviato dall'Ambasciata di Svizzera ad Atene in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Atene e l'ospedale di Lesbo. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sostiene il progetto con circa 700’000 franchi. La Svizzera fornisce inoltre contributi finanziari ai programmi COVID-19 dell’organizzazione Medici del Mondo e della Croce Rossa greca a favore dei migranti e della popolazione locale. Dal 2015 la Svizzera sostiene la Grecia in diversi settori, come quello dell’asilo, della migrazione, della salute e dell’aiuto umanitario. La Grecia e Lesbo si trovano ad affrontare enormi sfide da oltre cinque anni e la Svizzera intende fornire un aiuto sostenibile nel tempo.

Fonte: Dipartimento federale Svizzero degli affari esteri DFAE

Nuovo coronavirus: dati sulla mobilità analizzati in forma anonimizzata

Il Consiglio federale Svizzero ha emanato provvedimenti per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus e impedirne la diffusione, uno dei quali prevede che nello spazio pubblico possano incontrarsi al massimo cinque persone.

Gli abitanti della Svizzera rispettano questo divieto? Ci sono meno persone in giro? Ci sono ancora assembramenti di gruppi piuttosto grandi? Abbiamo voluto verificarlo e abbiamo chiesto alla Swisscom l’accesso a dati anonimi sulla posizione dei telefoni cellulari. L’analisi dei dati avviene retroattivamente con un ritardo di 24 ore e non è personalizzata. Questo significa che non possiamo realizzare profili degli spostamenti di singole persone.

Dalle prime analisi è emerso che dall’entrata in vigore del divieto di assembramento ci sono in giro molte meno persone. L’accesso ai dati dei telefoni cellulari ci serve unicamente per riconoscere il comportamento che riguarda la mobilità. Per l’analisi dei dati ci atteniamo integralmente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati e ai principi etici della Swisscom. Non appena l’ordinanza 2 COVID-19 non sarà più in vigore, non riceveremo più dati.

Basi legali

Secondo l’articolo 45b della legge sulle telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi. La disposizione consente quindi l’uso di dati anonimizzati sulla posizione. I dati anonimizzati in questione non rientrano nella legge sulla protezione dei dati, in quanto non consentono in concreto di risalire a singole persone.

Per l’uso dei dati sulla posizione per la verifica dei provvedimenti ci basiamo sull’articolo 77 della legge sulle epidemie.

Conferma dell’iscrizione del Bisfenolo A come sostanza estremamente problematica a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione

Il Bisfenolo A è una sostanza utilizzata, in particolare, come sostanza intermedia nella fabbricazione di polimeri. È inoltre utilizzato a fini non intermedi per la fabbricazione di carta termica. Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato un regolamentonel quale il Bisfenolo A è stato classificato come sostanza tossica per la riproduzione.

Conformemente al procedimento in materia, l'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) (Francia) ha presentato all’Agenziaeuropea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo concernente il Bisfenolo A, nel quale è indicato che tale sostanza è utilizzata a fini non intermedi, ma che non si tratta del suo unico utilizzo. Dopo essersi riunito, il comitato degli Stati membri dell’ECHA ha deciso all’unanimità diclassificare il Bisfenolo A come sostanza estremamente problematica che soddisfa i criterienunciati all’articolo 57, lettera c), del regolamento REACH2. Il 4 gennaio 2017, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato una decisione che iscrive il Bisfenolo A nell’elenco delle sostanzeche potrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cuiall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH.

L’associazione PlasticsEurope rappresenta gli interessi di fabbricanti e di importatori di prodotti in plastica nell’Unione e, in particolare, di quattro società che operano nella commercializzazione del Bisfenolo A. Secondo tale associazione, adottando la decisione del 4 gennaio 2017, senzaescludere esplicitamente gli usi intermedi dall’iscrizione del Bisfenolo A nell’elenco delle sostanzecandidate, l’ECHA ha violato le disposizioni del regolamento REACH. Essa contesta allECHA di aver violato il principio di proporzionalità e di aver commesso un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto di informazioni relative agli usi intermedi del Bisfenolo A. Pertanto, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro ladecisione del direttore esecutivo dell’ECHA del 4 gennaio 2017.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda che una sostanza utilizzata come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata non è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’insieme delle disposizioni del regolamento REACH. Pertanto, una sostanza del genere non è esentata dalla procedura di identificazione prevista da tale regolamento. Infatti, l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH concerne la sola procedura di autorizzazione. Per contro, il regolamento non osta a che una sostanza possa essere identificata come estremamente problematica, e ciò anche qualora 

essa sia utilizzata unicamente come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata.

Inoltre, il Tribunale precisa che l’ECHA non era in alcun modo obbligata ad inserire nell’«elenco delle sostanze candidate» un’indicazione esplicita del fatto che l’inclusione del Bisfenolo A in tale elenco non riguardava gli usi intermedi.

Il Tribunale sottolinea che uno degli obiettivi dell’elenco delle sostanze candidate è quello di fissare obblighi di condivisione di informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno dellacatena di approvvigionamento e con i consumatori. L’identificazione di una sostanza come sostanza estremamente problematica ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e sui pericoli che essa comporta. Pertanto, il Tribunale considera che ladecisione impugnata è in linea con l’obiettivo di condividere le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori. Esso constata che gli effetti giuridici di tale decisione non vanno al di là di quanto è appropriato e necessario per conseguire detto scopo.

Infine, il Tribunale rileva che l’uso di una sostanza come sostanza intermedia è irrilevante, in quanto l’informazione relativa a detto uso non riguarda le proprietà intrinseche di tale sostanza, mentre l’identificazione e l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate sonoeffettuate unicamente sulla base delle proprietà intrinseche di una sostanza e non sulla base dei suoi usi.

Il Tribunale, pertanto, respinge interamente il ricorso.

Regolamentazione televisiva nella UE

Uno Stato membro può, per motivi di ordine pubblico quali la lotta contro l’incitamento all’odio, imporre l’obbligo di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento.

La Baltic Media Alliance Ltd (in prosieguo: la «BMA»), società registrata nel Regno Unito, distribuisce il canale televisivo NTV Mir Lithuania, canale destinato al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in lingua russa. Il 18 maggio 2016 la Commissione radiotelevisiva della Lituania (in prosieguo: la «LRTK») ha adottato, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, impone agli operatori che distribuiscono via cavo o via Internet canali televisivi ai consumatori lituani di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La decisione era basata sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti che incitavano all’ostilità e all’odio fondati sullanazionalità nei confronti dei paesi baltici.

La BMA ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) una domanda di annullamento della decisione del 18 maggio 2016 sostenendo, in particolare, che tale decisione è stata adottata in violazione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi» 1, la quale impone agli Stati membri di garantire la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritrasmissione nel loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri per motivi quali le misure contro l’incitamento all’odio. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se una decisione come quella adottata dalla LRTK rientri nell’ambitodi tale direttiva.

Esaminando i termini, gli obiettivi, il contesto e la genesi della direttiva, nonché tenendo conto della giurisprudenza pertinente, la Corte constata che non costituisce un ostacolo ai sensi dell’articolo 3,paragrafo 1, di tale direttiva una misura nazionale che, in maniera generale, persegue un obiettivo di ordine pubblico e disciplina le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, dal momento che simili modalità non impediscono la ritrasmissione propriamente detta di tale canale. Una misura di tal genere non istituisce, infatti, un secondo controllo della trasmissione del canale in questione oltre a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto a effettuare.

Per quanto riguarda la misura in questione, la Corte sottolinea che dalle osservazioni della LRTK e del governo lituano risulta che, al fine di tutelare la sicurezza dello spazio dell’informazione lituanononché di garantire e preservare l’interesse pubblico a una corretta informazione, consideratal’influenza particolarmente significativa della televisione sulla formazione dell’opinione pubblica, con l’adozione della legge lituana sull’informazione della società – sulla cui base è stata adottata la decisione del 18 maggio 2016 – il legislatore lituano intendeva contrastare la diffusione attiva di contenuti che screditano lo Stato lituano e ne minacciano la qualità di Stato. Tra i contenuti previsti 

da tale legge figurano i contenuti che invitano a rovesciare con la forza l’ordine costituzionalelituano, incitano a minare la sovranità della Repubblica di Lituania, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica, consistono in propaganda bellica, incitano alla guerra o all’odio, alridicolo o al disprezzo, incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione, in particolare, della sua nazionalità.

Nelle sue osservazioni, la LRTK ha precisato che la decisione del 18 maggio 2016 è stata adottata sulla base del rilievo che uno dei programmi trasmessi sul canale NTV Mir Lithuania presentava informazione false e che incitano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesibaltici, riguardanti la collaborazione di lituani e lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica internadei paesi baltici asseritamente nazionalista e neofascista, politica che avrebbe costituito una minaccia per la minoranza russa residente nel territorio di tali paesi. Tale programma si rivolgeva, secondo la LRTK, in maniera mirata alla minoranza russofona della Lituania ed era finalizzato, mediante diverse tecniche di propaganda, a influenzare, in maniera negativa e suggestiva,l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia, ad accentuare la divisione e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensionecreata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Federazione russa.

Su tale base, si deve ritenere che una misura come quella di cui trattasi persegua, in maniera generale, un obiettivo di ordine pubblico.

Inoltre, la LRTK e il governo lituano hanno precisato nelle loro osservazioni che la decisione del 18 maggio 2016 disciplina unicamente le modalità di distribuzione di NTV Mir Lithuania ai consumatori lituani. Allo stesso tempo, è pacifico che la decisione del 18 maggio 2016 non sospende o non vieta la ritrasmissione di questo medesimo canale nel territorio lituano, poiché tale canale, nonostante detta decisione, può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.

Di conseguenza, una misura come quella in questione non impedisce la ritrasmissione propriamente detta, nel territorio dello Stato membro di ricezione, delle trasmissioni televisive del canale televisivo, oggetto di tale misura, provenienti da un altro Stato membro. La Corte conclude pertanto nel senso che una simile misura non rientranell’ambito della direttiva.

È contraria al diritto dell’Unione la legislazione greca che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato in un altro Stato membro di iscriversi all’albo degli avvocati a causa dell’incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione

Il 12 giugno 2015, Monachos Eirinaios (il monaco Ireneo), un monaco del monastero di Petra, sito in Karditsa (Grecia) ha presentato, presso il Dikigorikos Syllogos Athinon (DSA, consigliodell‘ordine degli avvocati di Atene, Grecia) una domanda di iscrizione nel registro speciale del Foro di Atene in qualità di avvocato che ha acquisito tale qualifica professionale in un altro Stato membro, ossia a Cipro. Il DSA ha respinto tale domanda in base alle disposizioni nazionali relativeall‘incompatibilità tra l‘esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco, ritenendo che tali disposizioni si applichino anche agli avvocati che desiderino esercitare la professione forense in Grecia utilizzando il loro titolo professionale di origine. Il monaco Ireneo ha impugnato tale decisione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).

È in tale contesto che il Symvoulio tis Epikrateias ha chiesto alla Corte di giustizia se sia conformeal diritto dell‘Unione il divieto di iscrivere un monaco della Chiesa di Grecia quale avvocato nel registro dellautorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, per esercitare ivi la professione di avvocato usando il suo titolo professionale di origine.

Con la sua odierna sentenza, la Corte interpreta la direttiva 98/5/CE, che ha lo scopo di facilitarel’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratoresubordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. La Corte ricorda che la direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine, armonizzandocompiutamente i requisiti preliminari richiesti per l’uso del diritto di stabilimento che essaattribuisce.

Ebbene, la Corte ha già dichiarato che la presentazione, all’autorità competente dello Statomembro ospitante, di un attestato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unica condizione alla quale dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante che gli consenta di esercitare la professione, in quest’ultimo Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine. Il legislatorenazionale non può aggiungere altre condizioni a quelle preliminarmente richieste per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Infatti, occorre distinguere, da un lato,l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, la quale è soggetta all’unica condizione della presentazione di un attestato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione di avvocato nello Stato membro ospitante, all’atto del quale detto avvocato è soggetto alle norme professionali e deontologicheapplicabili nel medesimo Stato membro.

La Corte giudica che le norme professionali e deontologiche, contrariamente a quelle vertenti sui requisiti preliminari richiesti per l’iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante. A tal proposito, la Corte ricorda che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte purché le norme stabilite a tal fine non eccedano quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Tuttavia, la Corte sottolinea che le norme professionali e deontologiche applicabili nello Statomembro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare,segnatamente, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non eccedano quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Spetta al Symvoulio tis Epikrateias procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la regola di incompatibilità in questione.

La Corte conclude che la direttiva osta a una legislazione nazionale che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato, iscritto quale avvocato presso l’autorità competentedello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine.

 

Svizzera: Confederazione e Cantoni lanciano un’app per il voto.

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