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Volare in Grecia senza danneggiare il portafoglio svizzero: uno sguardo ad alcune sottigliezze della quota associativa della confederazione

1. Coordinamento tra Svizzera e Unione europea

Il quadro giuridico che regola le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basa su un accordo bilaterale: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito "ALCP").

L'allegato II di questo accordo fa riferimento al Regolamento europeo (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al Regolamento europeo (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Le norme di coordinamento SALW devono essere applicate in via prioritaria, anche se in contrasto con le norme europee (Métral Jean/Moser-Szeless Margit, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral (II), REAS 2007, p. 169).

Questi regolamenti consentono di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri dell'UE e della Svizzera, in particolare per quanto riguarda le istituzioni per la vecchiaia.

Si noti in particolare che quando si versano contributi in più Stati, ciascuno di essi eroga una rendita o una prestazione in capitale corrispondente al patrimonio accumulato per il lavoro svolto nel proprio Paese. Non è possibile trasferire gli attivi professionali tra fondi pensione situati in Paesi diversi. Pertanto, se avete versato contributi in più Paesi, riceverete una rendita o una prestazione in capitale da ciascuno di essi, a seconda delle condizioni applicabili.

2. Pensione AVS (1° pilastro)

In Svizzera, l'accesso alle prestazioni ordinarie del primo pilastro è subordinato al compimento del 65° anno di età (art. 21 al. 1 LAVS).

Oltre alle prestazioni ordinarie, è possibile optare per il pensionamento anticipato uno o due anni prima dell'età pensionabile ordinaria, ossia a 63 o 64 anni. Non esistono motivi specifici per il pensionamento anticipato (malattia, ecc.); solo il requisito dell'età (art. 40 cpv. 1 LAVS) e l'eventuale riscatto di prestazioni regolamentari (art. 1b OPP 2) sono rilevanti per determinare questo diritto.

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, l'art. 18 cpv. 2 LAVS specifica che essi e i loro superstiti che non sono cittadini svizzeri hanno diritto alla pensione solo finché hanno il domicilio e la residenza abituale in Svizzera.  Il concetto di domicilio si basa sugli articoli da 23 a 26 del Codice civile svizzero (art. 13 cpv. 1 LPGA), mentre quello di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) "corrisponde al luogo in cui la persona interessata soggiorna per un certo periodo di tempo, anche se la durata di tale soggiorno è limitata fin dall'inizio" (DTF 141 V 530, considerando 5.1. e riferimenti citati). Di conseguenza, una persona senza cittadinanza svizzera che lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi all'estero perde il diritto alla pensione AVS svizzera.

3. Previdenza professionale (2° pilastro)

Nel caso della previdenza professionale (2° pilastro), il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge a partire dal 65° anno di età (art. 13 cpv. 1 LPP).

Il reddito accumulato nel corso degli anni nel conto della previdenza professionale può essere versato sotto forma di rendita (pagamento mensile) o di un unico versamento in capitale dall'intero patrimonio della previdenza professionale. È importante notare che una rendita può essere pagata solo dopo aver versato un certo numero di contributi, altrimenti può essere versata solo in un'unica soluzione. Per sapere a quanto ammonta la rendita, contattate il vostro fondo pensione.

Un'altra nota importante: non è possibile effettuare un prelievo in capitale prima del pensionamento o del pensionamento anticipato se si lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un Paese dell'UE/AELS (Vuilleumier Frédéric, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux - partie II, in Droit fiscal et assurances sociales, en particulier la prévoyance professionnelle et les aspects transfrontaliers [de Vries Reilingh Daniel, a cura di], Zurigo (Schulthess Daniel). ), Zurigo (Schulthess) 2016, pag. 159 e segg., pag. 178; Office fédéral des assurances sociales OFAS, Prévoyance professionnelle (2e pilier), Prestation de libre passage : n'oubliez pas vos actifs et prévoyances).

4. Cosa succede in caso di morte del coniuge?

Il coniuge superstite ha diritto a una pensione di vedovanza alle seguenti condizioni cumulative:

  • · Se il coniuge superstite ha almeno un figlio a carico o ha compiuto 45 anni (art. 19 al. 1 let. a LPP/BVG);
  • · Se il coniuge superstite è stato sposato con il defunto per almeno cinque anni (art. 19 cpv. 1 lett. b LPP);
  • · Se il defunto aveva versato contributi sufficienti (al primo pilastro);
  • · Se l'avere previdenziale del defunto non è stato precedentemente prelevato in forma di capitale.

Le pensioni di reversibilità (in questo caso, la pensione di vedovanza) sono versate nell'UE alle stesse condizioni della Svizzera. Tuttavia, non possono essere versate contemporaneamente a una pensione di vecchiaia in Svizzera. Se le due pensioni (ad esempio la pensione di vedovanza e la pensione AVS) sono in concorrenza, viene corrisposta la più alta delle due (art. 24b LAVS/AHVS). Se il coniuge superstite ha versato più contributi del coniuge deceduto, è probabile che riceva solo la sua pensione di vecchiaia, e viceversa.

Analogamente, alcuni Stati riducono le prestazioni in caso di cumulo di pensioni dall'estero con pensioni nazionali (art. 10 del Regolamento europeo (CE) n. 987/2009).

5. Scelta tra rendita e capitale e modalità di pagamento all'estero

È necessario valutare se sia preferibile optare per una rendita pagata a lungo termine (in genere fino al decesso del beneficiario) o per un prelievo di tutti i contributi (cioè un pagamento in capitale), a seconda dello stato di salute del beneficiario, degli anni di contributi, delle esigenze del coniuge, dei progetti di vita, ecc.

Il pagamento in capitale per il pensionamento anticipato sarà solo parziale: una somma indicata sul certificato di assicurazione deve rimanere sul conto di libero passaggio in attesa dell'età pensionabile o del decesso. Tale importo varia a seconda dell'istituto di previdenza.

6. Conclusione

La sicurezza sociale svizzera è disponibile in tutta Europa per i cittadini svizzeri, ma solo in Svizzera per i cittadini stranieri. Si noti inoltre che la salute non è un fattore rilevante quando si parla di pensionamento anticipato. Quando si tratta di fare scelte cruciali, si dovrebbe optare per un pagamento in capitale quando non si è in buona salute per facilitare l'accesso al patrimonio pensionistico per il coniuge superstite, ma preferire una rendita quando si cerca la comodità di un pagamento mensile.

Si noti che questo consiglio si applica in linea di principio a un trasferimento in qualsiasi Paese UE/EFTA.

Auriane PHILIPPE, Thomas AGUIAR, Ilona CADOUX, Marie CARRILLO

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