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Attualità

È contraria al diritto dell’Unione la legislazione greca che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato in un altro Stato membro di iscriversi all’albo degli avvocati a causa dell’incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione

Il 12 giugno 2015, Monachos Eirinaios (il monaco Ireneo), un monaco del monastero di Petra, sito in Karditsa (Grecia) ha presentato, presso il Dikigorikos Syllogos Athinon (DSA, consigliodell‘ordine degli avvocati di Atene, Grecia) una domanda di iscrizione nel registro speciale del Foro di Atene in qualità di avvocato che ha acquisito tale qualifica professionale in un altro Stato membro, ossia a Cipro. Il DSA ha respinto tale domanda in base alle disposizioni nazionali relativeall‘incompatibilità tra l‘esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco, ritenendo che tali disposizioni si applichino anche agli avvocati che desiderino esercitare la professione forense in Grecia utilizzando il loro titolo professionale di origine. Il monaco Ireneo ha impugnato tale decisione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).

È in tale contesto che il Symvoulio tis Epikrateias ha chiesto alla Corte di giustizia se sia conformeal diritto dell‘Unione il divieto di iscrivere un monaco della Chiesa di Grecia quale avvocato nel registro dellautorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, per esercitare ivi la professione di avvocato usando il suo titolo professionale di origine.

Con la sua odierna sentenza, la Corte interpreta la direttiva 98/5/CE, che ha lo scopo di facilitarel’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratoresubordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. La Corte ricorda che la direttiva istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare la professione utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine, armonizzandocompiutamente i requisiti preliminari richiesti per l’uso del diritto di stabilimento che essaattribuisce.

Ebbene, la Corte ha già dichiarato che la presentazione, all’autorità competente dello Statomembro ospitante, di un attestato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unica condizione alla quale dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante che gli consenta di esercitare la professione, in quest’ultimo Stato membro, utilizzando il suo titolo professionale di origine. Il legislatorenazionale non può aggiungere altre condizioni a quelle preliminarmente richieste per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Infatti, occorre distinguere, da un lato,l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, la quale è soggetta all’unica condizione della presentazione di un attestato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, e, dall’altro, l’esercizio stesso della professione di avvocato nello Stato membro ospitante, all’atto del quale detto avvocato è soggetto alle norme professionali e deontologicheapplicabili nel medesimo Stato membro.

La Corte giudica che le norme professionali e deontologiche, contrariamente a quelle vertenti sui requisiti preliminari richiesti per l’iscrizione, non sono state oggetto di armonizzazione e, pertanto, possono divergere considerevolmente tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante. A tal proposito, la Corte ricorda che è concesso al legislatore nazionale prevedere garanzie siffatte purché le norme stabilite a tal fine non eccedano quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Tuttavia, la Corte sottolinea che le norme professionali e deontologiche applicabili nello Statomembro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare,segnatamente, il principio di proporzionalità, il che implica che esse non eccedano quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Spetta al Symvoulio tis Epikrateias procedere alle verifiche necessarie per quanto concerne la regola di incompatibilità in questione.

La Corte conclude che la direttiva osta a una legislazione nazionale che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato, iscritto quale avvocato presso l’autorità competentedello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine.

 

Svizzera: Confederazione e Cantoni lanciano un’app per il voto.

https://www.svizzeri.ch/2019/01/15/svizzera-confederazione-e-cantoni-lanciano-unapp-per-il-voto/

Scambio automatico di informazioni

 

In breve

Con l’ausilio dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali si intende migliorare la trasparenza fiscale e quindi impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Per poter attuare lo scambio automatico di informazioni la Svizzera ha dovuto creare le basi giuridiche necessarie, che il Parlamento ha approvato nella sessione invernale 2015. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Nell’autunno 2018 la Svizzera scambierà con l’UE (Gibilterra compresa) e con altri nove Stati e territori per la prima volta le informazioni relative ai conti.

 

 

 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/scambio-automatico-di-informazioni/fb-AIA.htmlcam

 http://www.wallstreetitalia.com/scambio-automatico-di-informazioni-contribuenti-sono-veramente-preparati/

 

 

“Una giustizia penale a misura di minore” tenuto da Cécile Nosal

Nel contesto italiano al 15 marzo 2017 circa 19.400 ragazzi erano in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni per reati contro il patrimonio, 10.000 erano coinvolti in reati contro la persona e 4.000 erano reati legati agli stupefacenti.

La buona notizia è che l’impegno per la costruzione di una giustizia con al centro ciascun ragazzo dà risultati positivi: sia in Italia che in Svizzera circa il 70% dei minori coinvolti nel circuito penale non è recidivo. Ciò significa che l’impegno per dare una risposta istituzionale più vicina al concetto di cura – intesa come interessamento e attenzione oltre che, se necessario, come terapia – che a quello di punizione garantisce non solo un futuro migliore per i ragazzi coinvolti, ma anche una società più sicura.

Cécile Nosal é nata a Roma, di origini svizzere. Nel luglio 2016 ha conseguito con lode la Laurea in giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli, discutendo una tesi in diritto penale comparato dal titolo “Le alternative alla detenzione nei confronti dei minorenni autori di reato. Analisi comparata tra ordinamento italiano e alcune realtà cantonali della Svizzera francofona”.

Tra agosto e ottobre 2016 ha approfondito lo studio del diritto minorile con uno stage presso la Juvenile Court di Denver, in Colorado (USA).

Rientrata in Italia a novembre del 2016, ha svolto un tirocinio formativo presso il Tribunale di Milano (sezione reati economici, tributari e fallimentari) e nel dicembre del 2017 ha concluso un Master di II livello in Diritto Penale d’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.


Fonte: Circolo Svizzero

Svizzera: consultazione, revisione dell’ordinanza sul nucleare

Revisione parziale delle ordinanze sull’energia nucleare, sulla messa fuori servizio e sulle ipotesi di pericolo, sulla radioprotezione e sulla responsabilità civile in materia di impianti nucleari.

Scade oggi 17 aprile il termine della procedura di consultazione, avviata dal Consiglio federale nella seduta del 10 gennaio 2018, relativa alla revisione parziale di alcune ordinanze riguardanti la sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione e tutela della popolazione e dell’ambiente non ancora entrate in vigore.

Scopo della revisione è disciplinare attraverso norme più chiare l’analisi degli incidenti, la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari e lo stoccaggio delle scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.

Gli esercenti delle centrali nucleari devono dimostrare, tramite l’analisi dei rischi, che i propri impianti sono sicuri anche in caso di incidente. Debbono fornire all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la prova che gli impianti da loro gestiti, sono messi in sicurezza contro possibili incidenti e che, in caso di evento, non vi sia il rilascio consistente di sostanze radioattive.

Per le disposizioni riguardanti le prove sulla sicurezza, si è introdotto, nel testo dell’ordinanza, un distinguo tra gli incidenti dovuti a cause naturali e quelli riconducibili a cause tecniche. “Mentre gli incidenti tecnici sono caratterizzati da un’unica e ben definita probabilità di accadimento, nel caso degli incidenti dovuti a cause naturali la probabilità è legata alla gravità dell’evento. Per questo motivo, anche in futuro, nel caso di incidenti tecnici si continuerà ad applicare le categorie definite dall’ordinanza sulla radioprotezione.

Nel quadro della revisione, viene stabilito che, indipendentemente dal tipo di incidente, la centrale coinvolta va messa fuori servizio immediatamente e a titolo temporaneo, per poi essere riequipaggiata, se nel caso di incidente di progettazione non può essere rispettato il valore limite di dose. Se sono rispettati i valori limite di dose (compresi tra 0,3 e 1 mSv) delle categorie più basse, la centrale non deve essere messa immediatamente fuori servizio ma deve essere riequipaggiata. Questi valori sono inferiori rispetto alla radiazione naturale annuale in Svizzera.Le nove disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio del 2019.

Fonte : Circolo Svizzero. Svizzeri.ch

Svizzera: fine del segreto bancario in fiscalità per gli stranieri dal 1 ° gennaio 2018

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Finora circa 100 Stati, tra cui tutti gli importanti centri finanziari come pure la Svizzera, si sono pronunciati a favore della ripresa dello standard.

Lo standard prevede che determinate banche, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di reddito da capitale e il saldo dei conti.

Esse vengono trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti per il cliente. Questa trasparenza mira a impedire che vengano occultati all’estero capitali finanziari sottratti al fisco.

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziare e fiscali internazionali. La lista degli Stati partner con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si trova perciò sul sito Internet della SFI. L’AFC è responsabile dell’applicazione dello scambio automatico di informazioni.

Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017, di modo che dal 2017 vengano raccolti i dati e che nel 2018 si scambino le prime informazioni.

Fonte : https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia.html

Il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio entra in vigore a gennaio 2017

Berna, 04.11.2015 - In futuro i figli di genitori non sposati avranno gli stessi diritti di quelli delle coppie sposate. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso che la pertinente modifica del Codice civile entri in vigore il 1° gennaio 2017. Le disposizioni sui provvedimenti per tutelare gli averi di previdenza in caso di inadempienza dell’obbligo di mantenimento e l’ordinanza sull’aiuto all’incasso entreranno in vigore successivamente.

Il nuovo diritto in materia di mantenimento elimina le discriminazioni tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Secondo il diritto vigente i figli di genitori non sposati sono svantaggiati. In futuro, al momento di fissare il contributo di mantenimento del figlio, si terrà conto dei costi sostenuti dal genitore per la cura della prole.

Con il nuovo ordinamento il mantenimento del figlio minorenne avrà la priorità sugli altri obblighi analoghi previsti dal diritto di famiglia. Infine, quando si tratterà di decidere in merito alla custodia, il giudice potrà prendere in considerazione la custodia alternata in caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale e su istanza di un genitore o del figlio.

Seguiranno l'aiuto all'incasso uniforme e i provvedimenti per tutelare la previdenza

Per garantire che un figlio riceva effettivamente i contributi di mantenimento che gli spettano, le nuove disposizioni assegnano al Consiglio federale la competenza di definire a livello federale le prestazioni di aiuto all'incasso sia nel diritto del divorzio sia nel diritto in materia di mantenimento del figlio. L'Esecutivo emanerà un'ordinanza volta a garantire un aiuto all'incasso uniforme per i contributi di mantenimento. Inoltre, in futuro, nessuno potrà più farsi versare il capitale previdenziale e al contempo sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento. I servizi di aiuto all'incasso potranno segnalare alle casse pensioni e agli istituti di libero passaggio coloro che eludono tale obbligo e a loro volta le casse pensioni e gli istituti di libero passaggio saranno tenuti a informare tali servizi senza indugio quando ricevono una richiesta di versamento del capitale previdenziale. Affinché questi obblighi di segnalazione possano essere correttamente attuati, il Consiglio federale dovrà precisare determinati aspetti al momento di redigere l'ordinanza sull'aiuto all'incasso. Per non rimandare l'intera revisione, le disposizioni corrispondenti e l'ordinanza sull'aiuto all'incasso entreranno in vigore più tardi.

Seconda parte della revisione del Codice civile

Il 20 marzo 2015 il Parlamento aveva adottato la revisione del mantenimento del figlio e il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 9 luglio 2015. La nuova normativa sul diritto di mantenimento costituisce la seconda fase della riforma legislativa relativa alla responsabilità genitoriale e mette al centro il bene del figlio. La prima fase, ossia la revisione del diritto in materia di autorità parentale, è entrata in vigore il 1° luglio 2014.

 

Fonte: UFFicio Federale di giustizia  (Svizzera)

Pronuncia del Tribunale di primo grado di Atene "blocca" il tasso di cambio sui prestiti in franchi svizzeri.

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 La prima sentenza in favore dei mutuatari di prestiti in franchi svizzeri è stata pubblicata di recente dal Tribunale di primo grado di Atene in composizione collegiale ed ha contribuito ad intensificare il conflitto tra i mutuatari di prestito e i loro creditori bancari.

Secondo il tribunale, con sentenza n. 334/2016, la Banca ha l'obbligo di accettare pagamenti in rate mensili nonché l'adempimento parziale o totale dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio della valuta in vigore alla data di conclusione dei relativi contratti di finanziamento e non sulla base del tasso di cambio al giorno del pagamento.

Ciò produce una drammatica differenza perché la maggior parte delle valute, tra cui l'euro, sono stati fortemente svalutati rispetto al franco svizzero nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il Tribunale di primo grado ha stabilito quanto segue:

  •          La Banca ha l'obbligo di includere tutti gli interessi delle rate e dei pagamenti effettuati dai mutuatari dei prestiti in base al tasso di cambio valido durante il periodo di erogazione del mutuo.
  • L'istituto di credito ha l'obbligo di accettare il pagamento parziale o totale delle rate o l'intero importo dei prestiti in franchi svizzeri sulla base del cambio valuta in vigore al momento del pagamento del prestito.
  • In caso di denuncia del contratto di mutuo, la banca non deve considerare la conversione del prestito in euro sulla base del prezzo di vendita corrente di franchi svizzeri, alla data della denuncia.

Nonostante sia una sentenza pronunciata in primo grado in assenza di esecuzione forzata, questa decisione giudiziaria è un risultato positivo per migliaia di mutuatari di prestito e sarà certamente idonea ad influenzare l'insediamento di oltre 9 miliardi di contratti di finanziamento in franchi svizzeri.

Inoltre, se questo giudizio verrà confermato dalle giurisdizioni superiori costituirà un precedente vincolante per le prossime decisioni su casi simili che potrebbe indurre ad un intervento legislativo o ad una decisione ministeriale per risolvere la questione nel rispetto delle sentenze della Corte.

 

ELC pioniere del caso VW alla Conferenza targata GJN a Madrid

In qualità di membro fondatore di Global Justice Network (GJN) il nostro studio legale ha partecipato alla Conferenza primaverile di GJN tenutasi a Madrid dal 26 al 28 Maggio 2016. L'evento si è rivelato di grande successo in cui più di 40 partecipanti hanno preso parte, trattando in particolare il tema dei reclami collettivi contro Volkswagen. Due dei nostri tre partner americani, sono stati protagonisti dinanzi alla Corte USA per rappresentare i proprietari americani di auto VW coinvolti nello scandalo Dieselgate ad agire attraverso una class action. In Europa, sfortunatamente, tale strumento giuridico non esiste e questo rende la difesa dei consumatori più complicata. Questa differenza nei nostri sistemi giuridici potrebbe essere dietro la motivazione del costruttore tedesco di annunciare che intende indennizzare i proprietari americani coinvolti nella vicenda, ma non quelli europei. Tuttavia gli studi legali membri di GJN i quali vantano una vasta esperienza in questo tipo di controversie hanno trovato un'alternativa per cercare di proteggere i diriritti dei consumatori attraverso una interessante possibilità legale che esiste solo nei Paesi Bassi , dove abbiamo stabilito insieme agli altri membri della nostra rete un Stichting (Fondazione) sotto l'acronimo C.L.E.A.N. in modo tale da partecipare ad una azione collettiva, per nome e per conto dei proprietari di VW in Europa che sono stati colpiti dalla frode. Tanto è ancora da vedere nei prossimi mesi durante i quali tutti i consumatori europei interessati sono invitati a partecipare all'azione senza alcun obbligo di loro parte.

Oltre al caso VW, l'evento ha offerto workshop sul contenzioso finanziario, sui diritti umani e sui dispositivi medici e farmaceutici. Durante la conferenza il partner di ELC Constantin Kokkinos, il quale è onorato di far parte del comitato esecutivo di GJN fin dalla sua fondazione, ha partecipato a numerosi interventi sia concernenti il caso VW sia riguardanti le controversie finanziarie internazionali.

 

 

Conferenza GJS primavera 2016: 26-28 Maggio, Madrid

I nostri avvocati stanno partecipando alla Conferenza primaverile di GJN che si tiene a Madrid dal 26 al 28 Maggio 2016. La conferenza ha ad oggetto le dispute transazionali ed offre workshop su controversie finanziarie, diritti umani e dispositivi medici e farmaceutici. Inoltre, un gruppo di esperti provenienti da 15 paesi tra cui i nostri colleghi americani Lieff Cabraiser, Keller Rohrback e Jack Russo,  trattera' del caso "Clean Diesel" che ha colpito Volkswagen facendo riferimento soprattutto ai progressi raggiunti negli USA dove la sua evoluzione si muove piu' velocemente e piu' efficientemente che in Europa.