da tale legge figurano i contenuti che invitano a rovesciare con la forza l’ordine costituzionalelituano, incitano a minare la sovranità della Repubblica di Lituania, la sua integrità territoriale e la sua indipendenza politica, consistono in propaganda bellica, incitano alla guerra o all’odio, alridicolo o al disprezzo, incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione, in particolare, della sua nazionalità.
Nelle sue osservazioni, la LRTK ha precisato che la decisione del 18 maggio 2016 è stata adottata sulla base del rilievo che uno dei programmi trasmessi sul canale NTV Mir Lithuania presentava informazione false e che incitano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesibaltici, riguardanti la collaborazione di lituani e lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica internadei paesi baltici asseritamente nazionalista e neofascista, politica che avrebbe costituito una minaccia per la minoranza russa residente nel territorio di tali paesi. Tale programma si rivolgeva, secondo la LRTK, in maniera mirata alla minoranza russofona della Lituania ed era finalizzato, mediante diverse tecniche di propaganda, a influenzare, in maniera negativa e suggestiva,l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia, ad accentuare la divisione e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensionecreata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Federazione russa.
Su tale base, si deve ritenere che una misura come quella di cui trattasi persegua, in maniera generale, un obiettivo di ordine pubblico.
Inoltre, la LRTK e il governo lituano hanno precisato nelle loro osservazioni che la decisione del 18 maggio 2016 disciplina unicamente le modalità di distribuzione di NTV Mir Lithuania ai consumatori lituani. Allo stesso tempo, è pacifico che la decisione del 18 maggio 2016 non sospende o non vieta la ritrasmissione di questo medesimo canale nel territorio lituano, poiché tale canale, nonostante detta decisione, può continuare ad essere legalmente diffuso in tale territorio e i consumatori lituani possono continuare ad accedervi, purché sottoscrivano un pacchetto a pagamento.
Di conseguenza, una misura come quella in questione non impedisce la ritrasmissione propriamente detta, nel territorio dello Stato membro di ricezione, delle trasmissioni televisive del canale televisivo, oggetto di tale misura, provenienti da un altro Stato membro. La Corte conclude pertanto nel senso che una simile misura non rientranell’ambito della direttiva.